A partire dal 12 ottobre tutti i datori di lavoro e i loro intermediari devono segnalare i casi all’Istituto, a fini statistici e informativi, utilizzando il nuovo servizio online. Dalla stessa data novità anche per la trasmissione telematica delle informazioni sui lavoratori esposti ad agenti biologici, cancerogeni e mutageni
Per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, e per i loro intermediari, a partire da oggi, giovedì 12 ottobre, scatta l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, e per il suo tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), i dati relativi agli infortuni dei lavoratori – subordinati, autonomi o a essi equiparati – che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
La segnalazione entro 48 ore dalla ricezione dei dati del certificato medico. Come precisato nella circolare Inail n. 42 del 12 ottobre, la segnalazione all’Istituto – a fini statistici e informativi – deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, utilizzando esclusivamente il nuovo servizio online “Comunicazione di infortunio”. Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa. Se la prognosi riportata sul primo certificato medico è superiore a tre giorni, per il datore di lavoro assicurato all’Inail resta invece l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio. In questo caso l’obbligo della comunicazione dell’infortunio all’Istituto è assolto per mezzo della denuncia.
L’utilizzo della Pec consentito solo in casi eccezionali. Nel caso in cui, a causa di eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l’inserimento online, le comunicazioni di infortunio dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale Inail, all’indirizzo Pec della Direzione dell’Istituto competente per territorio, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando anche l’immagine della schermata di errore restituita dal sistema.
Semplificata la procedura di aggiornamento dei registri di esposizione. Da oggi sul portale dell’Istituto è disponibile anche il nuovo servizio online per la trasmissione delle informazioni per l’istituzione e l’aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del registro di esposizione ad agenti biologici. La circolare n. 43 del 12 ottobre illustra le modalità di invio telematico, che rappresenta una semplificazione importante in quanto consente di rispettare, con un’unica operazione online, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia dell’organo di vigilanza. I funzionari dei servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, infatti, potranno accedere al registro attraverso il portale dell’Istituto.
Il servizio nella prima fase disponibile per i titolari di una Pat. Nella prima fase il nuovo servizio online per l’istituzione e l’aggiornamento dei registri di esposizione sarà disponibile per i datori di lavoro, o loro delegati, titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat). I datori di lavoro, pubblici e privati, non titolari di una Pat dovranno invece inviare i dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti biologici, cancerogeni e mutageni utilizzando la posta elettronica certificata. Anche in questo caso sarà possibile procedere a un unico invio contestuale tramite Pec all’Inail e alla sede della Asl territorialmente competente.
Assistenza telefonica e online. Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali per l’accesso ai servizi online o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center Inail al numero 803164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06-164164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. Nella sezione “Contatti” del portale dell’Istituto è inoltre disponibile il servizio “Inail Risponde”, che permette di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.
· Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017
Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.
· Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017
“Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.
Obblighi e modalità di inoltro delle informazioni.
I datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.
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