L’INL con la circolare n. 3/17 ribadisce che l’assenza del DURC determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l’intera compagine aziendale per il relativo periodo (interpello ministero lavoro n. 33/13) e “una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali”.
Quanto al termine di 15 giorni per la regolarizzazione del DURC, prevista dall’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, precisa l’INL, tale procedimento non può tuttavia trovare applicazione anche nell’ipotesi di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. In tali casi, per espressa previsione dell’art. 8 del Decreto, il “godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/06, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell’allegato A”. Dalla lettera della disposizione si evince, pertanto, che il periodo di preclusione dal godimento dei benefici non può essere in alcun modo sanato, atteso che trattasi non di omissioni contributive – rispetto alle quali può trovare applicazione la procedura di cui all’art. 4 citato – bensì di violazioni definitivamente accertate che incidono sulla tutela dei lavoratori.
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