Una volta raggiunta la durata massima legale del contratto a termine prevista dal Decreto Dignità, pari a 24 mesi, o quella stabilita dalla contrattazione collettiva, è comunque possibile contrarre un ulteriore contratto a termine di 12 mesi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. A precisarlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, dopo aver chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla corretta interpretazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
L’interpretazione – si spiega nella nota – deriva dal tenore letterale della norma che, alla luce delle nuove norme introdotte dal “Decreto Dignità”, ammette la stipula dell’ulteriore contratto presso il competente ITL come disposto al comma 2 e cioè ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali. L’Ispettorato rammenta infine che trattandosi di un rinnovo si rende necessaria la presenza di una causale. che resta ferma anche l’osservanza delle disposizioni inerenti alla necessità, in caso di rinnovo del contratto, della sussistenza di una delle causali previste all’art. 19, comma 1.
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