Non si è tenuti a pagare l’ Irap se si ha alle proprie dipendenze un solo collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive.
È quanto deciso dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 9451 del 2016.
A parlarci di tale decisione importante della Corte Suprema è anche l’articolo pubblicato oggi (11.5.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Gianfranco Ferranti; Titolo: “Niente Irap con un solo dipendente”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l’ Irap. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno così risolto, con la sentenza 9451 di ieri, la più rilevante delle questioni che erano state loro sottoposte circa un anno fa.
Con le precedenti sentenze 7291 e 7371 del 2016 le stesse Sezioni unite avevano negato alle associazioni tra artisti e professionisti e alle società semplici la possibilità di provare l’assenza dell’autonoma organizzazione, pronunciandosi in senso contrario rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità. Questa volta hanno, invece, aderito all’orientamento minoritario – che appare, peraltro, maggiormente condivisibile – che si è fatto strada più di recente e in base al quale, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, è «necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva». La maggior parte delle sentenze precedenti avevano, invece, affermato che l’assoggettamento all’Irap si verifica automaticamente in presenza di un solo collaboratore impiegato in via continuativa, anche part time.
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