La Corte costituzionale, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati dalla regione Veneto, ritiene valida la disciplina dello split payment.

Regione Veneto: irragionevoli gli oneri di adeguamento

Il Veneto ha impugnato davanti alla Consulta la legge di stabilità 2015 –  legge 23 dicembre 2014, n. 190 – commi 629, lettera b), 632 e 633 dell’art. 1, introduttivi, nella disciplina dell’Iva, del meccanismo dello split payment, in base al quale in presenza di cessioni di beni e di prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici, comprese le regioni, questi devono versare ai fornitori l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva, mentre l’imposta è versata direttamente allo Stato. Inoltre, in attesa del via libera da parte del Consiglio dell’Ue, la legge 190 ha stabilito l’entrata in vigore dello split payment  a partire dal 1° gennaio 2015.

Secondo la ricorrente, le norme impugnate sarebbero lesive dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto prevedono che le disposizioni in tema di pagamento dell’Iva, contenenti deroghe rispetto alle previsioni della direttiva, siano applicabili dal 1° gennaio 2015, senza attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’UE. Aggiunge che le disposizioni impugnate imporrebbero alla Regione un immediato e irragionevole onere di adeguamento dei sistemi informativi per la gestione amministrativa e contabile, destinato a rivelarsi inutile qualora le misure di deroga non vengano poi autorizzate.

In secondo luogo, si verificherebbe una lesione dell’autonomia finanziaria della regione, in quanto questa  non potrebbe più compensare l’Iva sugli acquisti con quella sulle vendite, dovendo invece chiedere il rimborso allo Stato, sostenendo gravosi oneri.

Consulta: disposizioni non lesive dell’autonomia regionale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 16 giugno 2016, ritiene che le disposizioni impugnate non siano lesive delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione, in quanto le norme approvate rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile.

Si rileva, poi, che le doglianze sollevate dalla ricorrente si ripercuotono su tutti i soggetti che effettuano cessioni o prestano servizi alle pubbliche amministrazioni, ai quali il legislatore statale ha imposto un diverso sistema di versamento dell’IVA, che prevede procedure semplificate di rimborso.

Il fatto che necessiti un immediato adeguamento dei sistemi informativi costituisce una conseguenza cui hanno dovuto uniformarsi tutte le pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo, l’impossibilità di compensare l’imposta sul valore aggiunto è una conseguenza che ricade su tutti gli operativi, privati e pubblici.

Pertanto si dichiara l’inammissibilità delle questioni sollevate.

LEGGE N. 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 (STABILITA’ 2015)