Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con una recente sentenza del 19 ottobre 2016..  La Corte di Cassazione con sentenza nr. 21209 del 19/10/2016 si è espressa nel seguente modo: “Le festività sono fissate dalla legge e pertanto il CCNL non ha alcun potere di derogare tale previsione”.

Un grupo di dipendenti di una nota azienda metalmeccanica avevano fatto domanda al Tribunale, affinchè venisse loro pagato la festività, anche se si erano rifiutati di lavorare l’8 dicembre.

Il contratto CCNL prevede che: “ nessun lavoratore può rifiutarsi,salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”. Quindi la festività va sempre pagata anche se il lavoratore si rifiuta, al massimo si può applicare una sanzione disciplinare.

La sentenza ha stabilito che è pieno il diritto dei lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività e non accetta le ragioni che determinano l’assenza di prestazione. La Corte di appello, dispone massimo può esserci una sanzione disciplinare, ma la festività va pagata regolarmente.