Con Circolare 7 febbraio 2017, n. 1, l’Agenzia ha inserito un altro tassello per comprendere i nuovi adempimenti costituiti da:
- la possibilità per i soggetti passivi di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015);
- il nuovo “spesometro” previsto dal D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 193/2016.
In particolare il documento precisa che:
- sono esclusi dall’obbligo dello spesometro i produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero ma solo se situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario e in quello dei minimi;
- i soggetti che applicano il regime di cui alla Legge n. 398/1991, sono tenuti ad inviare solo i dati delle fatture emesse;
- se il contribuente trasmette o riceve fatture elettroniche mediante il Sistema SdI, i dati verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà necessario inviarli alla stessa né nel caso di trasmissione ex D.Lgs. n. 127/2015, né nell’ipotesi di inizio ex D.L. n. 78/2010.
Senza commenti