Secondo la Corte di Cassazione sezione Lavoro, la mancata comunicazione alla ASL e all’Ispettorato del lavoro della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in ambito aziendale non costituisce una semplice violazione formale, con la conseguenza che essa comporta la revoca delle agevolazioni contributive.
Ad una società a responsabilità limitata veniva notificata una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero di una somma a favore dell’Inps per indebita fruizione degli sgravi contributivi per il triennio 2002/2004. In particolare, dopo un infortunio mortale di uno dei dipendenti dell’azienda, l’ente previdenziale, in sede di accertamento ispettivo, rilevava in capo alla srl l’omessa comunicazione alla ASL e all’Ispettorato del lavoro competente del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A seguito di impugnazione dell’atto impositivo, il Tribunale competente dava ragione alla società contribuente; successivamente, la Corte d’appello riformando la sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione alla cartella.
Pertanto, la srl proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo che l’inosservanza delle misure di sicurezza non comportava la perdita degli sgravi.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 21053, depositata l’11 settembre 2017, ha rigettato il ricorso della azienda.
La L. n. 448/1998 prevede per i nuovi assunti negli anni 1999,2000 e 2001, lo sgravio in misura totale dei contributi dovuti all’Inps a loro carico per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore; stabilisce inoltre, che dette agevolazioni si applicano a condizione del rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 626/1994. La normativa citata, in altre parole, è volta ad incentivare l’allargamento della base occupazionale, ma sul presupposto che l’impresa sia rimasta immune da condotte assunte in violazione di disposizioni di presidio fiscale o attinenti alla sicurezza, situazione questa che non si è verificata nel caso in esame.
Senza commenti