La risoluzione n. 59/E del 12 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate approfondisce il la detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione operante nel settore dello spettacolo.
L’associazione tramite le erogazioni ricevute realizza la propria attività istituzionale sia in via diretta, per la produzione di spettacoli musicali, sia in via indiretta, tramite altro ente, che svolge attività musicale con la propria orchestra, utilizzando le somme ricevute secondo le indicazioni vincolanti dell’associazione stessa.
Il quesito verte sulla concretezza per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore della associazione stessa, di usufruire della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), del Tuir (Dpr 917/1986).
L’associazione musicale senza fini di lucro legalmente riconosciuta in virtù del proprio atto costitutivo, “opera per conseguire e promuovere la realizzazione delle finalità delle associazioni musicali operanti nei teatri” e, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, “programma attività ed eventi culturali di vario tipo e si adopera per la raccolta di risorse finanziarie, beni e servizi”. L’associazione riceve fondi tramite erogazioni liberali concesse da persone fisiche, persone giuridiche e altri enti.
L’attività è svolta in via diretta anche “nell’organizzazione di giornate di incontro in cui è prevista l’esecuzione di concerti e la dissertazione su temi musicali affidati ad esperti musicologi”.
All’altra associazione, la chiamiamo Vivaldi per comodità, l’Associazione, definiamola Rossini, trasferisce parte delle erogazioni ricevute.
L’associazione interviene “nella programmazione e nel supporto amministrativo di concerti e di tournée di Vivaldi”, nonché “nel supporto economico, per mezzo di erogazioni, al fine di perseguire gli scopi propri dell’associazione e, quindi, di estendere l’attività concertistica di Vivaldi al di fuori dei confini cittadini, in modo da raggiungere ambiti diversi anche a livello internazionale”.
I fondi raccolti vengono utilizzati solo parzialmente per retribuire i musicisti che esercitano lo spettacolo musicale organizzato direttamente dall’associazione, mentre per quota residua – peraltro di importo più rilevante – sono erogati a Vivaldi, che svolge attività musicale per mezzo della propria orchestra.
Nell’utilizzo delle somme ricevute dall’associazione, è strettamente vincolato al rispetto delle indicazioni fornite dalla medesima associazione e che, in ogni caso, le somme sono utilizzate esclusivamente per l’attività di cui alla lettera i), comma 1, dell’articolo 15 del Tuir, connessa al settore dello spettacolo (eventi musicali).
Pertanto per Vivaldi al quale vengono attribuite dall’associazione istante parte delle erogazioni liberali ricevute, un doppio vincolo in ordine sia al tipo di attività (che lo stesso svolge in via esclusiva) sia in ordine alle concrete modalità di svolgimento della stessa, puntualmente individuate dall’associazione erogante i fondi.
Detto ciò, l’istante chiede se le erogazioni liberali in suo favore diano diritto agli eroganti di usufruire della detrazione di cui al Tuir.
A livello normativo, l’articolo 15, comma 1, alla lettera i) prevede una detrazione pari al 19% delle “erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo”.
Nell’ipotesi in cui a effettuare le erogazioni liberali in questione siano soggetti Ires, si deve far riferimento alla disposizione di cui all’articolo 100, comma 2, lettera g), del Tur, che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
La risoluzione approfonditi gli aspetti specifici del caso rappresentato e citata la normativa di riferimento, conclude affermando che non è di ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo – cui sono finalizzate le erogazioni liberali – sia attuata anche tramite altro ente, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 15 più volte richiamato, “le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato”, e, pertanto, sarà onere dell’associazione che attribuisce le erogazioni ricevute verificarne l’effettivo utilizzo, da parte dell’Associazione Vivaldi.
In pratica, l’Amministrazione conferma, anche con riferimento alla specifica fattispecie in esame, la volontà di valorizzare, ai fini dell’interpretazione e applicazione delle norme tributarie, la sostanza dell’attività svolta dagli interessati, rispetto alla forma con la quale la stessa viene attuata.
La risoluzione, infine, chiarisce che l’associazione istante, con riferimento alle erogazioni trasferite a Vivaldi, non potrà a sua volta usufruire né della detrazione di cui al citato articolo 15 del Tuir, né dell’art-bonus, previsto dall’articolo 1 del decreto legge 83/2014, non essendo consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi.
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