Il bonus cultura per i giovani, introdotto dalla legge di Stabilità 2016, viene assegnato anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017. E’ quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2017, che estende l’ambito applicativo dell’agevolazione, del valore di 500 euro, anche per l’acquisto di musica on line. Previsto anche il rifinanziamento, per il 2017, del bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi che stabilisce un contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

La legge di Bilancio 2017 prevede due disposizioni in materia di rifinanziamenti per:
1) il bonus cultura per i giovani introdotto dalla legge di Stabilità 2016, è assegnato anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017;
2) il bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi.

Card cultura

La legge di Bilancio dispone l’assegnazione della Card, prevista dal bonus cultura, per i giovani introdotta dalla legge di Stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017.
Per effetto delle modifiche apportate durante il dibattito parlamentare è previsto che la Card possa essere utilizzata anche per l’acquisto di musica registrata nonché dicorsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Si evidenzia che la legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha disposto l’assegnazione, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono 18 anni di età nel corso dell’anno 2016, nel rispetto del limite di spesa, una Carta elettronica dedicata.
La Carta, dell’importo nominale massimo di euro 500 per l’anno 2016 (prorogato ora anche per il 2017) , può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri nonché per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono stati definiti con il D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187 (pubblicato nella G.U. n. 243 del 17 ottobre 2016), emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto dovrebbe essere “aggiornato” entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017.
La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzarla
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali di registrazione accertate attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2017.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per acquisti presso le strutture e gli esercizi che si registrano in un apposito elenco.
La Carta è usata attraverso buoni di spesa; ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.
I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono, altresì, essere stampati.
L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell’importo disponibile da parte del beneficiario.
Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.
Ai fini dell’inserimento in tale elenco, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2017, sulla piattaforma informatica dedicata.
La registrazione, che avviene tramite l’utilizzo delle credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate, prevede l’indicazione:
– della partita IVA;
– del codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta;
– della denominazione dei luoghi dove viene svolta l’attività;
– della tipologia di beni e servizi prestati;
– della dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti dalla norma che introduce la Carta elettronica.

Rifinanziato il bonus acquisto beni musicali nuovi

La legge di Bilancio 2017 prevede , inoltre, la concessione di un contributo una tantumpari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, nel limite complessivo di euro 15 milioni.
Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato.
Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.
Le modalità attuative dell’intervento, comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2017.

Cosa prevede la legge di Stabilità 2016

La legge di Stabilità 2016 (legge n.208/2015) istituisce per l’anno 2016, un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo.
Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista.
La legge di Stabilità 2016 demandava ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità.
Tale provvedimento era stato emanato l’8 marzo scorso e reca il titolo “Modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all’art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” .
L’Agenzia delle Entrate ha poi emanato la circolare n. 15/E, del 27 aprile 2016, con la quale ha chiarito che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati rilasciano agli studenti per consentire loro di beneficiare del contributo riconosciuto sono esenti da imposta di bollo.
Per accedere al contributo, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, lo studente deve richiedere al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Credito di imposta per il rivenditore

Al rivenditore o produttore che ha praticato lo sconto è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare allo sconto praticato.
A tal fine, prima di concludere la vendita, i soggetti in questione comunicano all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, i seguenti dati:
– il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
– lo strumento musicale;
– il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto;
– l’ammontare del contributo.
Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevutaattestante la fruibilità o meno del credito di imposta in base alla capienza nello stanziamento complessivo, alla correttezza dei dati e alla verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta,esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 26/E/2016 ha istituito il codice tributo n. “6865” per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.