Sono esenti dall’imposta sulla pubblicità solo quelle insegne che, oltre ad essere inferiori a 5 metri quadri, sono installate nella sede, legale o effettiva, della società, ovvero nelle pertinenze accessorie. Al di fuori di tale fattispecie si collocano altresì i messaggi finalizzati alla promozione l’immagine o dell’attività economica dell’impresa ovvero della domanda dei beni e servizi che la stessa offre. Questi sono i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7778, depositata il 20 marzo 2019.
La concessionaria di un Comune per il servizio di accertamento e riscossione delle imposte sulla pubblicità e le affissioni pubbliche, notificava ad una S.r.l. un avviso di liquidazione, avente ad oggetto il recupero dell’imposta di pubblicità per decine di impianti pubblicitari disseminati sul territorio comunale.
In sintesi, si trattava di pannelli apposti su distributori automatici di generi alimentari ovvero cabine per fototessera o stampa digitale.
La società proponeva ricorso eccependo che nessuna somma era dovuta in quanto i mezzi pubblicitari contestati erano di dimensione inferiore a 5 mq e dovevano essere qualificati come insegne, in quanto finalizzate ad indicare il luogo di esercizio dell’attività: tali caratteristiche avrebbero comportato l’esenzione dell’imposta.
Sia la CTP che la CTR ritenevano però fondata la pretesa erariale: in particolare i giudici ritenevano, nonostante il rispetto del limite dei 5 mq, che i mezzi pubblicitari utilizzati dalla S.r.l. non fossero insegne di esercizio, non avendone i requisiti. Esse infatti non riportavano esclusivamente sede, logo e denominazione dell’impresa produttrice ed indicazione dei servizi offerti.
La contribuente impugnava la decisione di secondo grado, ribadendo che la disciplina della fattispecie concreta disponeva la non debenza dell’imposta richiesta.
La decisione
Con l’ordinanza n. 7778, depositata il 20 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, compensando le spese di lite.
La decisione della CTR è stata ritenuta sostanzialmente corretta ma la Suprema Corte ha ritenuto necessario modificare parzialmente la relativa motivazione ritenuta inesatta, ancorchè le imposte fossero dovute.
La soggezione al tributo locale scatta nei casi in cui le insegne sono finalizzate a promuovere la domanda di beni e servizi offerti ovvero a migliorare l’immagine del prodotto pubblicizzato.
L’esenzione è invece prevista per le insegne che hanno la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento di attività economica della contribuente.
Ne consegue che quelle ubicate in luoghi diversi dalla sede dell’impresa sono soggette all’imposta.
Nella specie occorreva accertare se le postazioni dei distributori automatici e cabine potessero qualificarsi come sede di svolgimento dell’attività commerciale. Secondo la Cassazione, era palese che l’ampia diffusione territoriale impediva a monte la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede della società.
In sintesi, i pannelli in questione non rientravano nella definizione di insegne, ma non tanto in base al loro contenuto, come ritenuto dalla CTR, bensì per la loro diffusione e collocazione sul territorio comunale.
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