Con Nota prot. numero 9099 del 3 maggio scorso il Ministero del Lavoro, rivolgendosi al personale ispettivo, ha rilasciato un importante chiarimento in merito alla nuova normativa riferita al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
In particolare, si legge nella nota che per quanto concerne il reato di mancato versamento delle ritenute INPS, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi dovranno riguardare tutti versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell’anno contributivo.
Ricordiamo che con l’art. 3, comma 6, del D. Lgs n. 8/2016 l’ omesso versamento delle ritenute INPS previdenziali ed assistenziali è stato depenalizzato per somme non versate inferiori a 10.000 euro.
L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.».
Con la nota ministeriale in oggetto il Ministero del Lavoro chiarisce che qualora nel corso della ispezione dovessero emergere omissioni riguardanti l’anno in corso, si dovrà attendere la fine dell’anno contributivo per le eventuali contestazioni, perché solo in tale momento sarà possibile stabilire l’ammontare annuo dell’omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa del relativo illecito.
Sarà, invece, possibile procedere alla contestazione immediata solo nel caso in cui siano rilevati importi omessi per un ammontare superiore ai 10.000 euro che già integrano la soglia di rilevanza penale del fatto.
Il computo dell’omissione non va fatto per anno civile, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma per anno contributivo, ossia quello che va dal 16 gennaio al 16 dicembre di ciascun anno, in quanto per gli adempimenti contributivi è previsto un termine di pagamento al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Ciò implica inoltre che si avranno tanti illeciti di rilevanza amministrativa o penale quanti sono gli anni in cui si sia registrato l’omesso versamento delle quote.
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