Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 4 dell’8 maggio 2019, con il quale risponde ad un quesito dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

La risposta del Ministero del Lavoro

“si rileva che la disciplina contenuta nel predetto articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, riconosce ai datori di lavoro un’applicazione differenziata del recupero contributivo in relazione alla gravità della violazione, in luogo della revoca totale del beneficio per l’intero periodo di inadempienza.

In proposito giova precisare che la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2017 – richiamata da codesta Associazione – intende evidenziare, da un lato, la stretta connessione tra il possesso del DURC e l’effettivo godimento dei benefici contributivi per l’azienda considerata nel suo complesso, e dall’altro la rilevanza che assumono le violazioni di legge e/o di contratto nei confronti di singole posizioni contributive dei lavoratori e riferite  esclusivamente alla durata in cui tali violazioni sono commesse.

Infatti la predetta circolare, nel richiamare la disciplina in esame sulla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’articolo 6 del citato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, evidenzia che “mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un’accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non   abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.”.

Ne discende che il principio espresso dalla normativa in esame viene richiamato, nella circolare INL n. 3/2017, nell’ambito di una più ampia e sistematica lettura delle disposizioni normative in materia ed unicamente per dare rilevanza, ai fini dell’eventuale revoca dei benefici fruiti, alle  violazioni di legge o contrattuali riscontrate nei confronti dei lavoratori, per i quali i benefici stessi sono stati riconosciuti.

Sulla base degli elementi sopra esposti, la disciplina oggetto del presente interpello, pur enunciando un principio tuttora valido, che pone in stretta connessione il godimento dei benefici contributivi con la regolarità del singolo rapporto di lavoro, risulta circoscritta ad uno specifico ambito di applicazione. E ciò, sia sotto il profilo territoriale che temporale, se si considera che le disposizioni in esame sono state introdotte in relazione a specifici periodi di paga ormai risalenti nel tempo.

Per tali ragioni deve quindi ritenersi che tali previsioni siano oggi prive di operatività.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro