Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, il Decreto 26 maggio 2016 con l’Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale.
Le risorse finalizzate all’avvio su tutto il territorio nazionale del SIA sono individuate nel Fondo Carta Acquisti per l’anno 2016 a valere sulle seguenti risorse:
a) le risorse di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, pari a 167 milioni di euro;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 216, sesto periodo, della legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016;
c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio 2015-2016 ed in relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si rendono disponibili ai sensi dell’art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013;
d) le risorse attribuite ai comuni con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, di cui alla Tabella 1 del decreto interministeriale 10 gennaio 2013, che non risultino erogate al termine della sperimentazione, quantificate in non meno di 12,675 milioni di euro;
e) le risorse di cui all’art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta’ pari a 380 milioni di euro.
I Comuni svolgono i seguenti compiti:
a) ricevono le domande dei nuclei familiari richiedenti il beneficio;
b) comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 4. La comunicazione delle richieste di cui al periodo precedente deve contenere il codice fiscale del Richiedente, in assenza del quale le richieste non saranno esaminate;
c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita’ di cui al comma 3, lettera b), l’elenco dei nuclei familiari che, in esito alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e per i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone il versamento del beneficio di cui all’art. 5 a decorrere dal bimestre successivo a quello della richiesta;
d) effettuano i controlli di competenza sul possesso dei requisiti. In particolare, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 4, comma 2, effettuano i controlli anche prima della comunicazione delle richieste al Soggetto Attuatore, di cui alla lettera b), e comunque nei termini ivi indicati; in riferimento ai nuclei familiari successivamente identificati quali beneficiari verificano il possesso dei requisiti nelle modalita’ di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto delle verifiche gia’ effettuate dal Soggetto Attuatore;
e) stabiliscono ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 4, e con le modalita’ ivi indicate, la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresi’ con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 4, comma 6.
I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre i seguenti compiti:
a) predispongono in favore dei beneficiari un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta’, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all’art. 6. L’adesione al progetto rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell’art. 7;
b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera a), attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
i. servizi di segretariato sociale per l’accesso;
ii. servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico;
iii. equipe multidisciplinare, con l’individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera c), per l’attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari;
iv. interventi e servizi per l’inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all’art. 5, sostegno all’alloggio;
c) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonche’ con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla poverta’, con particolare riferimento agli enti non profit.
Beneficiari
La richiesta del beneficio e’ presentata ai comuni da un componente del nucleo familiare mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ predisposto dal Soggetto Attuatore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello tiene conto delle informazioni gia’ dichiarate con riferimento al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l’accesso al beneficio.
Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:
il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:
i. presenza di un componente di eta’ minore di anni 18;
ii. presenza di una persona con disabilita’ e di almeno un suo genitore;
iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e’ rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell’unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio puo’ essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;
b) Requisiti concernenti la condizione economica:
i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita’, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio puo’ essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuita’. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione e’ variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attivita’ e comunque secondo le modalita’ di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all’art. 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attivita’ lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime comunicazioni sono effettuate all’atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validita’ utilizzato per l’accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell’ISEE e’ aggiornato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria;
ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente a
richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili;
la misura della soglia e’ aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e’ comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;
iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell’assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche’ motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;
c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in base alla scala di seguito specificata:
i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, cosi’ attribuito:
A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di eta’ inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o piu’ figli;
B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l’eta’ di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
D. nucleo familiare in cui per uno o piu’ componenti sia stata accertata una condizione di disabilita’ grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU:
disabilita’ grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;
ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi’ attribuito:
al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell’ISEE, diviso per 120;
iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti cosi’ attribuito:
nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta’ attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo:
a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le mensilita’ aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicita’ mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;
c) nel caso di erogazioni che hanno periodicita’ bimestrale, l’ammontare considerato e’ la meta’ dell’erogazione bimestrale;
similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicita’, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l’ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;
e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche’ le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresi’ nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’art. 6.
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