I preavvisi telematici con gli inviti a regolarizzare la propria posizione sono diretti ad alcuni specifici contribuenti soggetti passivi Iva, che saranno messi al corrente delle informazioni riguardanti possibili anomalie rinvenute nelle dichiarazioni dei redditi e relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770 nel quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) o M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), cosicché possano regolarizzare la propria posizione versando una sanzione minima oppure segnalando elementi non conosciuti al Fisco.

Il provvedimento del 28 novembre 2016 firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate individua le modalità con le quali vengono messe a disposizione sia del contribuente che della Guardia di finanza e, nel contempo, vengono indicati i modi in cui il contribuente può richiedere a sua volta informazioni o segnalare al Fisco eventuali elementi non ancora conosciuti.

Nelle comunicazioni inviate ai contribuenti saranno riportati il loro codice fiscale e la loro denominazione (o nome e cognome); il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta; il codice atto; l’ammontare dei compensi per attività di lavoro autonomo certificati dai sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2012; le modalità con le quali si possono consultare le informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata.

Le lettere arriveranno alla posta elettronica certifica dei contribuenti. Per coloro che non hanno l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec all’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec) presso il Mise, l’invio avverrà tramite posta ordinaria.

Le informazioni di dettaglio riguardanti la comunicazione sono consultabili all’interno del “cassetto fiscale” dell’interessato, accessibile dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Anche il contribuente può chiedere, direttamente o tramite gli intermediari responsabili della trasmissione delle dichiarazioni, chiarimenti all’Agenzia o segnalare fatti o circostanze dalla stessa non conosciuti con lo stesso mezzo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria, cioè tramite Pec o posta ordinaria.
Le informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di finanza attraverso strumenti informatici.

I contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo, possono porvi rimedio utilizzando il ravvedimento operoso secondo le modalità previste dall’ articolo 13, del Dlgs 472/1997 beneficiando della riduzione delle sanzioni a seconda del tempo trascorso dal momento dell’effettuazione delle violazioni.
In ogni caso ci si può “ravvedere”, a prescindere dal fatto che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure nel caso abbiano ricevuto comunicazioni di irregolarità in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, e formali, secondo la procedura prevista dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Infine, con il comunicato odierno l’Agenzia delle Entrate rende noto che per eventuali ulteriori informazioni o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata, il contribuente potrà scrivere alla direzione provinciale di competenza utilizzando gli indirizzi mail indicati nella lettera; ricordando, inoltre, che all’interno del canale di assistenza Civis è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.

Il provvedimento del 28 novembre 2016