Primi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni IVA, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017. Con circolare n.1/E del 17 gennaio, l’Agenzia analizza alcune criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e fornisce indicazioni operative per l’applicazione.
Il documento, in particolare, evidenzia come applicare la nuova disciplina per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017. L’Agenzia evidenzia poi che non saranno sanzionati i comportamenti difformi del contribuente relativi al mese di dicembre 2017, considerando che i chiarimenti sono stati forniti in una data successiva al termine di scadenza della liquidazione periodica del mese di riferimento previsto per il16 gennaio 2018.
Indicazioni, inoltre, sul diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell’ambito dello split payment. In base al D.L. n.50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura e il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura). Infine, precisazioni sulla detrazione dell’imposta e la dichiarazione integrativa a favore. La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
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