Arrivano con il decreto 27 giugno 2017 del ministro dell’Economia e delle finanze le modalità di attuazione dell’articolo 1 del decreto legge 50/2017 (“manovra correttiva”). Il provvedimento, anticipato sul sito del dipartimento delle Finanze, è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La disposizione della “manovrina” è intervenuta sul meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva (“split payment”), in base al quale le pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo Iva, devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori, pagando a questi ultimi il solo corrispettivo per la fornitura/prestazione.

La principale novità apportata dal recente intervento normativo concerne l’estensione dell’ambito applicativo dello split payment alle operazioni – per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 – effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 2, legge 196/2009), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib.

Per assicurare maggiore certezza giuridica agli operatori, consentendo loro di individuare le Pa e le società destinatarie della disciplina in esame, sullo stesso sito del dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati i diversi elenchi di tali soggetti.
Eventuali mancate o errate inclusioni potranno essere segnalate entro il prossimo 6 luglio alla casella di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it; il dipartimento provvederà alla revisione degli elenchi.

Il decreto 27 giugno modifica il precedente del 23 gennaio 2015 per adeguarlo alle intervenute variazioni:

  • le Pa e le società coinvolte possono optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della registrazione della fattura
  • le Pa e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, per le quali sono identificate ai fini Iva, devono versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa diviene esigibile, senza possibilità di compensazione. In alternativa, tuttavia, possono annotare le fatture nei registri Iva, facendo confluire l’imposta nel saldo delle liquidazioni periodiche
  • nel determinare l’acconto Iva, occorre tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti soggetti allo split payment. In pratica, chi versa l’imposta separatamente (vedi primo periodo del punto precedente) deve effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta da scissione dei pagamenti; invece, chi annota le fatture nei registri calcola l’acconto sul dato totale, comprensivo dell’Iva assoggettata alla disciplina
  • in fase di prima applicazione della novità, per consentire il necessario adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile, le Pa ora coinvolte potranno versare cumulativamente, entro il 16 novembre 2017, l’imposta relativa alle operazioni effettuate fino al prossimo 31 ottobre
  • le società interessate, per lo stesso motivo, potranno annotare le fatture, per le quali l’esigibilità si verificherà dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e versare la relativa imposta entro il 16 dicembre 2017, termine che, cadendo di sabato, slitta automaticamente a lunedì 18

Per l’anno 2017, nella determinazione dell’acconto Iva, in caso di applicazione del metodo storico, bisognerà tener conto dell’imposta relativa alle operazioni soggette a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.