I dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono legittimamente assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni. Occorre in primo luogo verificare quali siano i giorni lavorativi o meno.

Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì successivo in caso di prosecuzione delle attività di scrutinio, il dipendente ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo come se avesse lavorato.

Per le giornate non lavorative, ovvero festive, quali la domenica o il sabato per chi lavora su 5 giorni, queste saranno retribuite con tante quote della normale retribuzione giornaliera ovvero in alternativa con giornate di riposo compensativo.

Non dovrà essere prevista alcuna maggiorazione per turno festivo o straordinario anche perché il lavoratore, impegnato al seggio, è remunerato anche con quanto previsto per legge.
La scelta relativa alla opzione per le quote retributive o per i riposi compensativi per le giornate non considerate lavorative o festive non è agevole. La norma infatti non dispone con chiarezza di chi sia tale scelta, se del datore o del dipendente, ancorché qualche associazione datoriale affermi che competa al primo. Si suggerisce comunque di trovare l’accordo tra le parti.

È importante inoltre per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo fare la seguente precisazione. La Cassazione, con la sentenza 8712/2002, ha sancito che la prestazione di alcune ore nell’ultimo giorno di consultazione (in tal caso era di martedì) deve essere considerata intera giornata e non ad ore. Pertanto è irrilevante che l’impegno presso il seggio sia ridotto a una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l’intera giornata.

I lavoratori devono produrre all’azienda la copia del certificato di chiamata al seggio e la certificazione firmata dal presidente del seggio con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura. Nel caso di lavoratori che siano presidenti di seggio la certificazione è firmata dal vice-presidente.

Quando invece i lavoratori dovranno recarsi in altri comuni per votare chiederanno permessi che saranno solo a loro carico.

In base all’articolo 2 della legge 178/1981, inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro, sono deducibili dall’imponibile fiscale degli stessi.