Con il Decreto legislativo che ha recepito la Direttiva Barnier resta salva l’esclusiva di Siae per il mercato italiano del collecting del diritto d’autore. Il nocciolo della questione è al Comma 2 dell’Articolo 4: «I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore». Articolo 180 che afferma appunto come «l’attività di intermediario» sia «riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori». Soundreef può operare insomma alla stregua di una collecting estera.
Al link qua sotto lo schema del Dlgs di recepimento
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