E’ stato soppresso il codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice 1013 (ritenute su conguaglio da effettuato nei primi due mesi dell’anno), che confluiscono entrambi nel codice 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonchè la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale Irpef importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
Per quanto concerne i professionisti e più in generale i lavoratori autonomi si evidenzia che non è stato toccato dal processo di revisione il codice tributo 1040 (ritenute su reddito di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni) ma in esso confluisce il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.
Dal primo giorni del 2017, quindi, non potranno essere presentati modelli F24 con i vecchi codici tributo, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre, risultando essi soppressi. Dovranno essere utilizzati, invece, i nuovi codici tributo sopra indicati.
Si consideri, ad esempio, un datore di lavoro che abbia operato ritenute IRPEF sui compensi corrisposti ad un collaboratore coordinato e continuativo nel mese di dicembre ed effettui il versamento il 16 gennaio 2017, il modello F24 deve essere compilato utilizzando il codice tributo 1001, anzichè il vecchio 1004, atteso che alla data di versamento quest’ultimo risulterà soppresso, e a prescindere dal fatto che gli importi si riferiscano al mese di dicembre 2016.
Nel caso di ravvedimento operoso operato nel 2017, per le ritenute operate a un agente a maggio 2016, per le quali non si è effettuato il versamento con il codice tributo 1038, si eseguirà il versamento con il ravvedimento utilizzando il il nuovo codice tributo 1040.
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