Ministero del Lavoro indica le modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo (75% maggiorato del 5%) della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione, ex art.14, co.5-bis, D.Lgs. n.81/08 (2000 euro per il lavoro nero e 3200 per violazioni della sicurezza). Tale norma prevede il pagamento immediato del 25% e del 75% entro 6 mesi.
Ministero lavoro – nota n.10084 del 18 maggio 2016
Si veda anche la circolare 26/2015
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