La Cassazione afferma, almeno nel caso esaminato (il sostituito condannato era il commercialista del sostituto e ben sapeva che la ritenuta non era stata versata), che l’importo della ritenuta non versata dal sostituto si considera imposta evasa ai fini della determinazione della soglia per l’applicazione delle sanzioni penali per il reato di infedele dichiarazione.
La questione sembra sia da porsi diversamente secondo Agenzia Entrate la quale ammette lo scomputo della ritenuta anche in assenza del versamento.
Cassazione terza penale sentenza n. 2256 del 17 gennaio 2017
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