In occasione del tradizionale appuntamento con Telefisco, l’Amministrazione finanziaria ha illustrato le principali novità introdotte dal Codice del Terzo settore (Cts). Quali sono i termini di decorrenza delle norme fiscali, come avviene l’adeguamento degli statuti delle Onlus, se sia possibile costituire una nuova Onlus e iscriverla all’anagrafe delle Onlus, se l’esenzione dall’imposta di bollo valga anche per le fatture emesse e per gli estratti conto, questi alcuni dei quesiti posti nell’ambito dell’incontro.
Termini di decorrenza
In primo luogo sono stati chiariti i termini di decorrenza delle disposizioni recate dal Codice del Terzo settore ed è stato precisato, in particolare, che, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice, dal 1° gennaio 2018 alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale si applicano, tra l’altro, in via transitoria, le disposizioni in materia di:
- social bonus (articolo 81 del Cts)
- imposte indirette – imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative – (articolo 82 del Cts)
- detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 del Cts).
Inoltre, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle Odv e alle Aps l’esenzione dall’Ires per i redditi degli immobili di detti enti destinati, in via esclusiva, allo svolgimento di attività non commerciale.
Invece, le altre disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice, si applicheranno, ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del Codice stesso, agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
L’articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica a opera dell’articolo 5-sexiesdel Dl 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.
Ciò comporta, fra l’altro, che la disciplina delle Onlus resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.
Adeguamento degli statuti delle Onlus
L’Agenzia ha precisato che le Onlus apportano al proprio statuto, entro il termine di diciotto mesi (previsto dall’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore), le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice stesso, subordinando l’efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus, incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.
In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.
In attesa di tale termine, gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo Onlus.
L’assunzione della nuova denominazione sociale di Ets, inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da quel momento l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo Ets sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Possibilità di costituire attualmente una Onlus
L’Agenzia ha precisato che attualmente, è ancora possibile costituire una nuova Onlus, iscrivendola all’Anagrafe delle Onlus, sulla base delle condizioni previste dal Dlgs 460/1997. Gli statuti, analogamente a quanto chiarito in relazione alle Onlus esistenti, potranno già prevedere modifiche statutarie sottoposte al termine di cui si è parlato.
Esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse e per gli estratti conto
È stato chiarito che nella previsione di esenzione dall’imposta di bollo, prevista dall’articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo settore, rientrano anche le fatture emesse e gli estratti conto.
Decorrenza delle modifiche al Tuir
In forza della modifica apportata dall’articolo 89, comma 4, del Codice all’articolo 148, comma 3, del Tuir, dal novero delle tipologie di enti non commerciali associativi destinatari dell’agevolazione prevista dal medesimo articolo (decommercializzazione dell’attività resa verso corrispettivo nei confronti degli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali), sono state eliminate le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
A tal proposito, l’Agenzia ha precisato che in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5-sexies del Dl 148/2017, l’articolo 148, comma 3, del Tuir, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice.
Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, del Tuir, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti.
Invece, dal momento in cui inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali non potranno più fruire della predetta decommercializzazione.
Per le cooperative sociali
Le disposizioni fiscali agevolative del Codice del Terzo settore in materia di social bonus, di imposte indirette e di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali si applicano, dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del Codice, anche alle cooperative sociali iscritte nel predetto “albo delle società cooperative“, in quanto anch’esse qualificabili come Onlus “di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri“.
Infatti, le cooperative sociali, iscritte, in base alla normativa speciale di settore, nell’apposito “albo delle società cooperative” gestito dal ministero dello Sviluppo economico, nella speciale sottosezione dedicata alle cooperative sociali, sono qualificate come Onlus di diritto ai sensi del citato articolo 10, comma 8, del Dlgs 460/1997.
Pertanto, dal 1° gennaio 2018 le cooperative sociali potranno:
- fruire delle agevolazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni, Registro, imposte ipotecaria e catastale, Bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative (articolo 82, commi 2, 3, 4, 5, 9 e 10, Cts)
- essere destinatarie delle erogazioni liberali effettuate ai sensi degli articoli 81 (Social bonus) e 83 (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali) del Cts.
Si fa presente, infine, che, a decorrere dall’abrogazione della disciplina delle Onlus, le cooperative sociali – pur non potendosi più qualificare come Onlus di diritto – potranno comunque continuare a essere destinatarie delle disposizioni del Cts, in quanto ricomprese tra le tipologie di enti del Terzo settore destinatari di tali agevolazioni (vedi articolo 81, comma 1, articolo 82, comma 1 e articolo 83, comma 6, del Cts).
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