Le novità introdotte dalla riforma del Terzo settore riguardano il regime fiscale applicabile ed il controllo dell’Amministrazione finanziaria degli Enti. Questi sono i temi analizzati dalla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 10/2017 emessa il 10 novembre. La riforma ha previsto agevolazioni fiscali a favore degli Enti del Terzo settore che non hanno natura commerciale e svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale, con modalità non commerciali in conformità ai criteri gestionali individuati dalla legge. L’Amministrazione finanziaria è tenuta a svolgere un controllo sia formale che sostanziale sugli Enti. La normativa riguardante il Codice del Terzo settore lascia molti dubbi interpretativi per cui sarebbe auspicabile l’intervento del legislatore.
Terzo settore: le novità della riforma
Attraverso la Nota Operativa n. 10/2017, emanata in data 10 novembre, la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria, si occupa del regime fiscale e del controllodell’Amministrazione finanziaria degli Enti del Terzo settore alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 117/2017.
La riforma ha introdotto un regime fiscale unitario per tutti gli Enti del Terzo settore. Ad essi saranno applicabili le disposizioni di cui al Titolo II del TUIR “in quanto compatibili”.
Attività commerciale e non commerciale
Gli Enti del Terzo vengono considerati non commerciali quanto svolgono, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi d’importo simbolico che coprono solo una quota del costo effettivo e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.
Sono considerate non commerciali, inoltre, le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale quando tutti gli utili vengano reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati o quando vengano affidate ad Università ed altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente.
Rappresenta attività istituzionale e non commerciale quella svolta dagli Enti del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi, in conformità alle finalità istituzionali dell’Ente e le somme versate dagli associati a titolo di quote e contributi associativi.
Non hanno natura commerciale le cessioni di proprie pubblicazioni, le somministrazioni di alimenti e bevande e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Hanno carattere commerciale le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio di specifiche attività.
L’Ente perde la qualifica di ente non commerciale ma non quella di Ente del Terzo settore qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
Sono previste agevolazioni fiscali a favore degli Enti del Terzo settore che non hanno natura commerciale e svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale, con modalità non commerciali in conformità ai criteri gestionali individuati dalla legge.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali l’Ente dovrà rispettare i seguenti principi:
1. Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. Divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione;
3. Impatto sociale delle attività svolte.
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sono richiesti i seguenti presupposti:
– Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
– Devoluzione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro Unico del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.
– Scritture contabili e bilancio.
Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio e tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del c.c.
– Libri sociali obbligatori.
Vige l’obbligo di tenere i libri sociali: degli associati o aderenti; delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione.
– Procedura di ammissione a carattere aperto delle associazioni.
L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo amministrativo su domanda dell’interessato.
– Assemblea.
È previsto un regime contabile semplificato opzionale con tassazione forfetaria per le attività quando svolte con modalità commerciali, soggette a tassazione secondo le norme del reddito d’impresa, per gli Enti appartenenti al Terzo settore di natura non commerciale, che risultano iscritti nel Registro Unico Nazionale.
Per l’applicazione di tale regime non è previsto un limite dimensionale.
Con il regime forfetario gli Enti applicano alle attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura indicata dalla legge (art. 80 del Decreto citato) aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi di reddito
Qualora venga esercitata contemporaneamente attività di prestazioni di servizi e di altre attività il coefficiente deve essere determinato facendo riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente; in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi.
Gli Enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale possono optare per il regime forfetario con la dichiarazione di inizio attività. Tale opzione avrà effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.
La revoca dell’opzione al regime è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’ inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
Gli Enti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi da tutti gli indici previsti per il calcolo del reddito d’impresa.
Non sono previste agevolazioni ai fini IVA con il regime forfetario.
Le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozioni sociale (APS) possono accedere al regime forfetario se nel periodo precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia autorizzata dal Consiglio dell’Unione Europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea.
Per avvalersi del regime forfetario le OdV o le APS possono comunicarlo nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio attività dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’applicabilità di tale regime.
È previsto un credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali in denaro con modalità tracciabili, effettuate da persone fisiche, e del 50% se effettuate da enti e società, in favore degli enti del Terzo settore non commerciali.
Tale agevolazione si applica a decorrere dall’anno 2018 e fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa. Esso viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Sono previsti determinati obblighi comunicativi a carico dei beneficiari.
A decorrere dall’anno di imposta 2017 sono previste agevolazioni fiscali per le persone fisiche e i soggetti IRES che investono nel capitale sociale, o nella riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote, delle imprese che hanno assunto o assumono la qualifica di “star-up innovative a vocazione sociale” che operano nei settori sociali (art. 2, comma 1, D.lgs. n. 112/2017)
In particolare è previsto:
– Persone fisiche: detrazione del 30% della somma investita dall’IRPEF. L’investimento non può superare 1.000.000 di Euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni;
– Soggetti IRES: la deduzione dall’imponibile IRES è pari al 30% della somma investita. L’investimento annuo non può superare 1.800.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
A favore degli Enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono previste agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali.
Ad esempio sono soggette a misura fissa le imposte di registro ed ipocatastali, gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, gli atti ed i documenti posti in essere o richiesti dagli Enti del Terzo settore sono esenti dalle imposte sul bollo, ec.
L’ Amministrazione Finanziaria, ai sensi di legge (art. 94 del Codice del Terzo settore), è obbligata a svolgere sugli Enti del Terzo settore controlli:
– formali diretti alla verifica dei requisiti richiesti dalla relativa normativa;
– sostanziali per accertare il rispetto della normativa di riferimento.
L’ Agenzia delle Entrate è tenuta a verificare la tipologia dell’attività dell’Ente del Terzo settore e se è svolta in conformità:
– all’inquadramento delle attività svolte dall’ente del Terzo settore se rientrano tra le attività di interesse generale, attività diverse o in nessuna di dette categorie;
– al corretto utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento.
Nell’ipotesi in cui vi è stata una fruizione indebita dei regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo settore l’Ufficio procede al recupero, entro i termini di decadenza previsti dalla normativa, degli eventuali indebiti risparmi d’imposta e dei relativi interessi, nonché all’applicazione delle sanzioni ove previste.
Il controllo è finalizzato ad accertare se l’Ente del Terzo settore ha rispettato quanto previsto dalla normativa di riferimento al fine di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ritiene che la normativa riguardante il Codice del Terzo settore lascia molti dubbi interpretativi ed invita l’Agenzia delle Entrate ad elaborare Circolari finalizzate agli opportuni chiarimenti, dopo un necessario confronto con i rappresentanti delle Professioni giuridiche, economiche e fiscali.
Infatti, anche la recente giurisprudenza si è espressa in maniera favorevole all’istaurazione di una collaborazione tra contribuente e fisco, conformemente a quanto statuito nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ritiene, pertanto, opportuno ed auspicabile che “il legislatore intervenga, al più presto, con una legge definitiva stabilendo l’obbligo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di convocare il contribuente per il contraddittorio prima di emettere qualsiasi accertamento fiscale”.
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