La legge di bilancio 2018 contiene un sostanzioso pacchetto di crediti d’imposta a favore delle imprese, alcuni dei quali confermati o ampliati, altri di nuova introduzione. Tra questi ultimi rientra quello connesso alle spese di formazione nel settore delle tecnologie (cfr articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017).
A chi spetta
Beneficiarie del nuovo credito d’imposta sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.
Spese agevolabili: la formazione nel settore delle tecnologie
Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle che le imprese sostengono nel corso del 2018 in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Più precisamente, si deve trattare di attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, quali:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Inoltre, ai fini del beneficio, le conoscenze oggetto delle attività formative agevolabili devono essere applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di bilancio (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione).
Sono invece escluse dall’agevolazione le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.
Esso, inoltre, è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300mila euro per ciascun beneficiario.
Disciplina dell’agevolazione
Il legislatore ha previsto una disciplina alquanto dettagliata del credito d’imposta, stabilendo che esso:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti
- non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti (limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, 700mila euro ex articolo 34, legge 388/2000)
- si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.
Certificazione dei costi
Disposizioni specifiche sono poi dedicate alla attestazione delle spese. Si prevede, infatti, che per essere ammessi a beneficiare del credito d’imposta è necessario che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio.
Regole particolari sono dettate per le imprese non soggette a revisione legale dei conti. Esse, infatti, devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) che ha assunto l’incarico è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Peraltro, per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5mila euro.
Non soggiacciono all’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Infine, viene previsto che al revisore legale dei conti (o al professionista responsabile della revisione legale), che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione in esame, si applicano le sanzioni penali previste per il consulente tecnico nell’ambito del processo civile (cfr articolo 64 c.p.c.).
Disposizioni applicative
Viene affidato a un successivo decreto ministeriale il compito di adottare le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
Monitoraggio
Il monitoraggio sulla fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, è attribuito al ministero dell’Economia e delle finanze.
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