L’ANF è ordinariamente liquidato ai lavoratori beneficiari tramite il datore di lavoro che procede alla corresponsione degli importi spettanti, conguagliando le somme erogate con i contributi mensilmente dovuti all’INPS. Tuttavia, per alcuni lavoratori che si trovano in situazioni particolari, l’ANF è pagato al richiedente direttamente dall’Istituto. In tal caso, per ottenere l’assegno per il nucleo familiare, i lavoratori devono presentare specifica domanda all’INPS in via telematica sul portale web, tramite contact center telefonico o patronato o, in alternativa, sul modello cartaceo agli sportelli. A chi viene erogato direttamente l’ANF?
L’erogazione dell’ANF – assegno per il nucleo familiare avviene normalmente da parte del datore di lavoro il quale ha l’obbligo di corrispondere gli importi dovuti in occasione del pagamento della retribuzione, compensando tale liquidazione rivalendosi sui contributi dovuti all’INPS. Sussistono, però, delle eccezioni per le quali l’assegno viene erogato direttamente dall’Istituto.
L’ANF è pagato direttamente al soggetto richiedente qualora si trovi in una delle seguenti casistiche:
– Lavoratore domestico;
– Lavoratore iscritto alla Gestione Separata;
– Lavoratore di ditte cessate o fallite;
– Lavoratori in aspettativa sindacale;
– Lavoratore cessato, per il periodo di preavviso non lavorato e sostituito dalla relativa indennità (parte eccedente i 3 mesi);
– Operaio agricolo dipendente a tempo determinato o dipendente da aziende boschive;
– Socio di cooperativa;
– Lavoratore marittimo sbarcati per malattia o infortunio;
– Soggetto beneficiario di prestazioni previdenziali per le quali è prevista l’erogazione dell’ANF (es. NASpI, CIG a pagamento diretto, pensionati, beneficiari di prestazioni antitubercolari,…);
Pertanto, qualora il lavoratore rientri in una delle precedenti categorie, egli dovrà rivolgersi direttamente all’INPS inoltrando istanza di erogazione dell’ANF attraverso il processo di richiesta telematizzato (portale web, contact center telefonico, patronato) oppure, in mancanza, presentando domanda agli sportelli dell’Istituto.
In tali occasioni, l’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario/postale prendendo come riferimento l’IBAN indicato nella domanda. Si sottolinea che, in quest’ultimo caso, il richiedente è tenuto a compilare e inviare all’Istituto anche il modello SR163 che deve essere appositamente timbrato dalla Banca/Posta.
Infine, si evidenzia che, qualora il richiedente intenda inserire nel nucleo familiare soggetti per i quali è ordinariamente prevista richiesta di autorizzazione (Mod. ANF 43), in caso di liquidazione diretta, tale istanza non deve essere presentata: la verifica dei requisiti viene, infatti, effettuata direttamente dalla sede dell’Istituto territorialmente competente. In ogni caso, però, dovrà essere allegata alla domanda tutta la documentazione prevista per i casi specifici.
Il calcolo dell’ANF per il lavoratore domestico è effettuato in relazione alla contribuzione risultante, alla tipologia, al numero dei componenti ed ai redditi del nucleo familiare. In particolare, sono corrisposti tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per 4 il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione complessiva versata o dovuta nel trimestre relativamente a ciascun lavoratore ed entro un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione. L’eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle 2 ore (D.P.R. n. 1403/1971).
La presentazione dell’istanza di pagamento diretto dell’ANF da parte dei lavoratori domestici, compresi quelli che operano in somministrazione, deve avvenire esclusivamente in via telematica. In particolare, coloro che intendono utilizzare al servizio web dell’Istituto devono accedere alla sezione dedicata attraverso il seguente percorso: Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – Assegno al nucleo familiare – ANF Lavoratori Domestici e Domestici somministrati.
L’INPS, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti, provvede al pagamento diretto degli assegni spettanti in 2 rate semestrali posticipate secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda.
L’erogazione diretta dell’ANF avviene anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata (co.co.co., venditori a porta a porta, liberi professionisti) che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati. In tal caso, l’assegno è corrisposto solamente per i mesi coperti da specifica contribuzione aggiuntiva dello 0,72%prevista per il finanziamento delle prestazioni di maternità ed assegno per il nucleo familiare.
Si sottolinea che l’ANF spetta ai soggetti il cui reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente deriva per almeno il 70% da attività per la quale sussiste l’iscrizione alla Gestione Separata. In caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, l’assegno spetta anche se tale requisito è raggiunto sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato.
L’assegno è corrisposto a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. Anche in questo caso la presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica ed è disponibile sul sito INPS al percorso Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – Assegno al nucleo familiare – ANF Gestione Separata.
La richiesta dell’ANF per i lavoratori beneficiari di prestazioni previdenziali segue procedure differenziate: direttamente integrata nell’ambito della richiesta della prestazione stessa, telematizzata oppure da presentare separatamente in forma cartacea.
A titolo esemplificativo, in caso di godimento della NASpI, la richiesta può avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di disoccupazione, compilando la sezione dedicata all’interno dell’istanza online, oppure separatamente, in un momento successivo, utilizzando la specifica sezione presente sul portale dell’Istituto al percorso Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – Assegno al nucleo familiare – ANF disoccupazione non agricola.
Invece, sempre per quanto attiene alle domande telematizzate, in caso di erogazione in modalità diretta dell’indennità giornaliera antitubercolare e dell’Indennità Post-sanatoriale, è necessario presentare apposita domanda accedendo alla sezione Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – Assegno al nucleo familiare – ANF Prestazioni antitubercolari.
Si premette che l’obbligo di pagamento dell’ANF da parte del datore di lavoro persiste anche qualora il lavoratore ne abbia fatto richiesta in data successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, nel limite di prescrizione quinquennale, sempre che il datore di lavoro abbia ancora rapporti previdenziali con l’INPS e non sia cessato o fallito. Infatti, il soggetto tenuto all’erogazione degli ANF deve coincidere con il titolare del rapporto lavorativo sussistente nel periodo di competenza della prestazione previdenziale.
Tuttavia, il lavoratore ha diritto a percepire l’assegno, non fruito e non prescritto, anche in caso di cessazione o fallimento dell’azienda presso il quale svolgeva la propria attività. In tal caso l’erogazione avviene direttamente da parte dell’INPS e il lavoratore deve presentare istanza accedendo alla sezione dedicata sul portale dell’Istituto: Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione ANF Ditte Cessate/Fallite.
Si sottolinea il cittadino è tenuto ad allegare specifica documentazione comprovante la situazione di cessazione/fallimento. Nello specifico, per i lavoratori aziende cessate, è necessaria la dichiarazione della ditta da cui risulti la data di cessazione, i motivi della mancata erogazione nei periodi indicati dell’ANF al richiedente nonché l’impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.
Con riferimento ai lavoratori di ditte fallite, invece, dovrà essere prodotta una dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro nonché una dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.
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