L’Inps ha pubblicato la circolare n. 47 del 3 marzo 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’Assegno di Disoccupazione (ASDI).
L’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.
Questi i requisiti per la concessione dell’ASDI, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto:
- presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18;
- età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASpI, prima del termine naturale di durata della stessa.
Inoltre, non possono usufruire dell’ASDI coloro che hanno richiesto e ottenuto l’anticipazione della NASpI.
Per gli eventi di disoccupazione iniziati entro il 1 maggio 2015, ricadenti nella tutela dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e Mini-ASpI, e che terminano entro il 31 dicembre 2015, i soggetti fruitori della prestazione di disoccupazione sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari ASDI.
Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini del requisito sub a) è quello di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, indicato dal richiedente l’ASDI nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per la l’ISEE, come stabilito all’articolo 1 lettera e) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. Ai fini della ammissibilità della domanda di ASDI, il minore di cui al punto a) può anche non essere figlio del richiedente.
Per quanto concerne l’ipotesi sub b), il perfezionamento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata, attualmente vigenti, comporta l’impossibilità di percepire l’ASDI.
Il perfezionamento dei requisiti per l’assegno sociale, infine, comporta a sua volta l’impossibilità di percepire l’ASDI.
Fonte: Inps
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