L’Inps, con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola– nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Inoltre, la circolare fornisce precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.
Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili – già indicati nella circolare n. 48 del 14/3/2016 – dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%:
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 971,71 | 914,96 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.167,91 | 1.099,70 |
Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell’art. 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 1.166,05 | 1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.401,49 | 1.319,64 |
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo.
Fondo credito
a) Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili previsti dall’art. 10, co.2 del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2017 nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi:
Massimali assegno ordinario | |
Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
Inferiore a 2.126,33 | 1.154,85 |
Compresa tra 2.126,33 – 3.361,21 | 1.331,11 |
Superiore a 3.361,21 | 1.681,62 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili, previsti dall’art 12, co 3 del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 40.720,45 | 2.378,58 | 2.239,67 |
Compresa tra 40.720,45 – 53.578,73 | 2.679,45 | |
Superiore a 53.578,73 | 3.750,21 |
Fondo credito cooperativo
a) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti all’art 12, co 3 del D.I. n. 82761/2014, per l’assegno emergenziale aggiornati per l’anno 2017, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens:
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 38.494,84 | 2.281,32 | 2.148,09 |
Quota compresa tra 38.494,84 – 53.690,17 | 3.068,44 | |
Quota superiore a 53.690,17 | 3.568,87 |
Indennità di disoccupazione NASpI
Non essendo intervenute modifiche normative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.195 per il 2017.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2017 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2016, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria
Si ricorda che l’articolo 2, comma 71 della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Di conseguenza, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dal 1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
Le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
Precisazioni sui trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Si premette che il trattamento speciale di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, è stato abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lettera f) della legge 28 giugno 2012 n. 92. Lo stesso art. 2 comma 71 ha disposto, alla lettera g), l’abrogazione, dal 1 gennaio 2017, del trattamento speciale dell’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. Infine, l’art. 2, comma 71, lett. c) della legge 28 giugno 2012 n. 92, ha abrogato il trattamento speciale per l’edilizia ex articolo 11, comma 2 della legge n. 223 del 1991.
Le procedure informatiche sono state aggiornate al fine di inibire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
Fonte: Inps
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