L’INPS ha emanato la circolare n. 115 del 19 luglio 2017, con la quale fornisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017.
Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché – esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 – gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, i destinatari della prestazione DIS-COLL devono essere iscritti, in via esclusiva, alla Gestione separata. Per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:
– 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
– 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
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