Con la Circolare n. 184 del 18 novembre 2015, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito un riepilogo organico, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n.282, riguardo alla quale l’INPS ha in precedenza dato istruzioni con circolari n. 112 del 25.05.1996 parte seconda p.1, circolare n. 108 del 7.06.2002, p. 2, messaggio n. 257 del 14.07.2003 e, da ultimo, con messaggio n. 219 del 4.01.2013, punti 7 e 7.1. 1.

Ambito di applicazione. Destinatari della norma e gestioni interessate.

L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

Destinatari della norma sono:

-gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile. In particolare “nella gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione, bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva” (v. messaggio n. 14810 del 3.06.2010).

Si fa presente, in proposito, che lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, sussistendo per la gestione separata, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo di iscrizione ma non di cancellazione.

-gli iscritti che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data. Non è esercitabile, invece, nell’ipotesi in cui si collochino solo successivamente al 1996, in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.

Modalità di esercizio della facoltà di computo.

Il computo di cui all’articolo 3 del DM n. 282 del 1996 è una “facoltà” che la legge concede ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si esercita a domanda. Si precisa in proposito che la facoltà di computo è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione.

Ne deriva che, in assenza di una specifica richiesta da parte dell’interessato nella domanda di pensione, le sedi non sono tenute ad applicare l’Istituto in parola e la prestazione richiesta deve essere liquidata utilizzando soltanto la contribuzione accreditata nella Gestione separata.

Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo.

Ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 282 del 1996, l’esercizio della facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

Si precisa in proposito che, ai fini dell’esercizio della facoltà in parola, non è richiesto che il soggetto presenti domanda di opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, ma è sufficiente che sia in possesso delle relative condizioni e faccia specifica richiesta di computo all’atto del pensionamento.

La sede dovrà pertanto verificare che l’interessato abbia i requisiti consultabili nel testo integrale.

Periodi di contribuzione computabili.

La facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto in esame, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.

Al fine di valutare il conseguimento del diritto alla pensione in computo, periodi eventualmente coincidenti temporalmente devono essere conteggiati una sola volta; sono invece conteggiati tutti per la determinazione della misura della stessa.

Prestazioni conseguibili con il computo e relativo regime normativo.

Per quanto concerne i trattamenti conseguibili il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni pensionistiche:

pensione di vecchiaia; pensione anticipata; pensione di inabilità; assegno ordinario di invalidità; pensione indiretta ai superstiti; pensione supplementare.

Con l’esercizio della predetta facoltà l’assicurato consegue un trattamento a carico della gestione separata. Pertanto la prestazione ottenuta soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione.

Per saperne di più:

vai alla Circolare n. 184/2015