L’Inps, con il messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017, fornisce alcune istruzioni relativamente alla compilazione del modello Uniemens. In particolare le  modalità di compilazione dell’elemento Forza Aziendale.

Lavoratori autonomi esposti in Uniemens

Nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. In tale elemento non devono essere indicati i lavoratori autonomi.

In particolare, si pone l’attenzione sui lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo. Infatti, nonostante nel settore dello spettacolo il lavoratore autonomo sia, per previsione legislativa e prassi costante, considerato alla stregua del lavoratore subordinato (circolare n. 154/2014), tale equiparazione, prevista in riferimento alle disposizioni applicabili per il calcolo dei contributi previdenziali, non può essere estesa in relazione all’inserimento degli stessi nel computo della media occupazionale. Il computo dei lavoratori nell’organizzazione aziendale si riferisce, infatti, soltanto ai soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato (2094 c.c.) e, nell’ambito delle singole tipologie contrattuali, la legge stabilisce specifici criteri di computo (es. part-time, tempo determinato).

Analoga disciplina riguarda anche i lavoratori sportivi professionisti, assicurati all’Inps a prescindere dalla natura, autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.

Non devono, pertanto, essere indicati nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> i lavoratori con le seguenti qualifiche:

Qualifica1 Descrizione
S Lavoratore autonomo dello spettacolo
U Lavoratore autonomo sportivo professionista

Per quanto concerne, invece, il settore marittimo, si rappresenta che sono, analogamente, da escludere dall’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> l’armatore ed il proprietario-armatore imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, denunciati con <Tipo contribuzione> 73 (circolare n. 56/1988).

Viceversa, i lavoratori in questione seguiteranno ad essere indicati nell’elemento obbligatorio <NumLavoratori> che indica il numero lavoratori occupati.

Per completezza, si evidenzia che tali lavoratori non devono essere ricompresi ai fini del computo del livello dimensionale dal quale dipende l’applicabilità delle disposizioni di legge di cui alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e dai Fondi di solidarietà ex titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Lavoratori intermittenti

Con riferimento al lavoratore intermittente, si fa presente che l’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede espresse modalità di computo. Nello specifico, la norma dispone che, “ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente sia computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre”; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

Specifiche istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle denunce mensili sono state fornite con circolare n. 17/2006, in vigenza delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003. Tali disposizioni si intendono integralmente richiamate.

Si precisa che ai fini dell’applicazione della disposizione sopra citata è necessario fare riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

Ad esempio, per la determinazione della forza aziendale da esporre nel modello Uniemens avente come periodo di competenza gennaio 2017, bisogna valutare l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre luglio 2016 – dicembre 2016; per l’Uniemens avente come periodo di competenza febbraio 2017, bisogna valutare l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre agosto 2016 – gennaio 2017.

 

Percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito

Sempre ai fini della corretta compilazione dall’elemento <ForzaAziendale>, si rammenta che i soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito – riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo – erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del citato D.Lgs. n. 148/2015 sono da escludere dall’elemento medesimo.

Come noto, l’assegno di cui si tratta viene erogato, mensilmente, dalla cessazione del rapporto di lavoro del soggetto interessato e fino alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per l’accesso alla pensione.

Per le medesime motivazioni, devono essere esclusi dall’elemento obbligatorio <ForzaAziendale>, i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter 1, della L. n. 92/2012.

Tali soggetti non devono essere indicati nemmeno nell’elemento obbligatorio <NumLavoratori> riferito al numero lavoratori occupati.

A margine di quanto sopra, si evidenzia, in conclusione, che le precisazioni di cui al presente messaggio sono da intendersi sostitutive delle istruzioni fornite, in merito all’elemento obbligatorio in trattazione, con il Documento tecnico per la compilazione del flusso Uniemens attualmente disponibile sul sito dell’Istituto che è in corso di aggiornamento.