L’Inps ha emanato il messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in ordine agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947.
Le vigenti disposizioni in materia, con specifico riferimento all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, non contemplano limitazioni in ordine ai settori produttivi nell’ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. Pertanto, detta forma di prestazione lavorativa – nella quale, come è noto, la retribuzione è corrisposta a mezzo di appositi voucher – risulta utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere generale. In particolare, ai sensi del citato art. 48, è possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico ivi stabilito. L’elemento qualificatorio della prestazione di lavoro accessorio, pertanto, è soltanto di tipo quantitativo ed è rappresentato dal valore economico della medesima.
Gli adempimenti informativi ai quali il committente è tenuto, ai fini dell’instaurazione dei citati rapporti di lavoro, consistono, anche laddove la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo, nell’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie alla direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa medesima, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del citato D.Lgs. n.81/2015.
L’Istituto, infine, sottolinea che, in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, è escluso l’obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all’art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Infatti – fermo restando che l’obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla citata comunicazione di inizio attività
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