L’Inps, con il messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016, fornisce alcune per favorire l’uniformità gestionale nella trattazione delle domande di rateazione dei debiti contributivi.
Il pagamento in forma rateale deve comprendere l’intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima.
Il principio di unicità della domanda di rateazione, pertanto, comporta che laddove la regolarizzazione non abbia correttamente interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, circostanza che evidentemente ricorre laddove la presentazione sia avvenuta in assenza della Definizione dell’estratto contributivo, la Sede che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla reiezione indicando nella motivazione la “mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni”.
Fonte: Inps
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