Con messaggio n. 1593 del 12 aprile 2016, l’INPS chiarisce che a partire dai flussi Uniemens inoltrati dall’1 gennaio 2016, le aziende del settore dello sport professionistico interessate alla fruizione degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000 dovranno valorizzare il codice causale di nuova istituzione “L701”, avente il significato di “Recupero sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 – calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni”.
A partire dai flussi inoltrati dall’1 gennaio 2016, le aziende del settore dello sport professionistico interessate alla fruizione degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000 dovranno valorizzare il codice causale di nuova istituzione “L701”, avente il significato di “Recupero sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 – calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni”, all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <DatiRetributivi>/<AltreACredito> e nell’elemento <ImportoACredito> l’importo da conguagliare.
Allo scopo di agevolare i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico nello svolgimento degli adempimenti informativi relativi alla presentazione della denuncia contributiva nell’ambito del flusso UniEmens integrato, l’INPS, con messaggio n 1593 del 12 aprile 2016, fornisce alcune precisazioni relative alle condizioni di compatibilità da assumere a riferimento ai fini della corretta compilazione della sezione <PosContributiva>.
In particolare il messaggio riepiloga i codici <TipoLavoratore> relativi allo sportivo professionista e al lavoratore dello spettacolo, da utilizzare che sono i seguenti:
– “SC”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
– “SY”: lavoratore dello spettacolo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995;
– “SR”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 e privo di precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;
– “SX”: tersicoreo/ballerino iscritto all’ex Enpals dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie;
– “SI”: interprete principale in sala di incisione;
– “ST”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
– “SZ”: sportivo professionista iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
In allegato al messaggio vi è una tabella dove, per ognuno dei predetti codici vengono riepilogate le compatibilità relative ai valori ammessi rispettivamente negli elementi <Qualifica1>, <Qualifica2> e <Qualifica3>, nonché le incompatibilità, laddove sussistenti, afferenti al <CodiceQualifica> e al codice statistico contributivo assegnato al datore di lavoro. Inoltre, per ciascun codice <TipoLavoratore>, è evidenziate la sussistenza di compatibilità esclusive, afferenti:
– al <CodiceQualifica>;
– alla posizione contributiva aziendale di cui è titolare il datore di lavoro.
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