Con il messaggio n. 4018 del 29 ottobre 2018, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’individuazione dei pensionati, soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, di cui al D.Lgs. n. 503/1992, tenuti a dichiarare, entro il 31 ottobre 2018, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2017.
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, perché non soggetti al divieto di cumulo: i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31.12.1994; i titolari di pensione di vecchiaia, anche liquidata nel sistema contributivo; i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Inoltre, non devono essere dichiarati i redditi complessivi annui non superiori all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quelli per attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promossi dalla P.A., le indennità percepite come giudice di pace, giudice tributario e per cariche pubbliche elettive.
I redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre quelli d’impresa al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito. Nel messaggio dell’Istituto le indicazioni per la dichiarazione “a preventivo” per l’anno 2018 e le modalità per presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo 2017 sul portale Inps o tramite il Contact Center Multicanale se in possesso di PIN dispositivo.
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