I debiti previdenziali (Durc negativo) impediscono l’accesso a gare, anche se l’imprenditore ha crediti certificati verso lo stesso ente che rilascia il documento unico di regolarità contributiva. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 4906 del 23 novembre 2016 , escludendo da una gara un’impresa che vantava crediti certificati verso l’Inps di importo di 10 volte superiore rispetto al debito previdenziale.
Emerge in tal modo un aspetto delicato del meccanismo di certificazione dei crediti verso pubbliche amministrazioni, in quanto la compensazione tra debiti e crediti può avvenire solo su specifica richiesta dell’impresa. Il Durc viene chiesto d’ufficio dall’ente che bandisce la gara, ma ciò, sottolinea il Consiglio di Stato, non vale per il cosiddetto Durc “in compensazione”.
Una specifica norma (articolo 13-bis comma 5 del Dl 52/2012 ) ammette che il Durc favorevole sia rilasciato anche in presenza di un debito certificato (articolo 9, comma 3-bis del Dl 185/2008 ) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell’ente previdenziale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. Ma tale Durc, precisano i giudici amministrativi, va specificamente richiesto.
L’intero meccanismo quindi soffre di incertezze: già in sede di gara non vale il principio che subordina il Durc negativo a un previo invito alla regolarizzazione (”preavviso di Durc negativo”, Consiglio di Stato 4801/2016); nemmeno è ammessa, a bando di gara scaduto, la successiva sanatoria del debito previdenziale (Adunanza plenaria 5/2016; Corte giustizia Ue 10 novembre 2016 C-199/15).
Ora, secondo la sentenza del Consiglio di Stato 4906/2016 non ha neanche peso l’esistenza di crediti certificati verso lo stesso ente che deve rilasciare il Durc. La possibilità di ottenere un Durc “in compensazione”, che cioè dichiari la regolarità contributiva dell’impresa tenendo presenti i crediti certificati, presuppone una specifica richiesta dell’impresa e, a differenza del Durc normale, non può essere emesso d’ufficio dall’ente previdenziale.
n sintesi, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (Durc) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono quindi sindacarne il contenuto; ma l’ente può ignorare l’esistenza dei propri debiti certificati verso l’impresa, se il privato non chiede lo specifico Durc “in compensazione”.
Eppure, più norme (articolo 18 della legge 241/1990 ; articolo 6 della legge 212/2000 ;articolo 43 del Dpr 445/2000 ; articolo 15 della legge 183/2011 ) impediscono a enti pubblici di chiedere alle imprese documentazioni che siano già in loro possesso: l’esistenza di un credito certificato, noto all’ente previdenziale che si è riconosciuto debitore, dovrebbe quindi bastare a garantire quella regolarità contributiva che la norma sugli appalti (articolo 38 del Dlgs 163/2006 e oggi articolo 80 del Dlgs 20/2016) impone per una legittima partecipazione a gare.
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