A fronte delle proteste delle imprese e a seguito dell’intervento dell’Ordine dei Consulenti del lavoro è stato soppresso l’obbligo di valorizzazione mensile, nel flusso UniEmens, della classificazione ISTAT relativa alla qualifica professionale corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore. Tale obbligo, introdotto dall’INPS a decorrere dalle denunce di competenza di febbraio 2019, era finalizzato a semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni pensionistiche connesse allo svolgimento di attività gravose, ma avrebbe comportato un notevole appesantimento amministrativo in capo ai datori di lavoro, tenuti ad una classificazione minuziosa e continua delle mansioni esercitate da tutti i lavoratori impiegati.
Al fine di velocizzare le istruttorie delle richieste di accesso ai benefici pensionistici, l’INPS aveva previsto l’obbligo per i datori di lavoro, a decorrere dalla denuncia di febbraio 2019, di comunicare mensilmente all’INPS, tramite la valorizzazione di un apposito nuovo campo nel flusso UniEmens, la qualifica professionale ISTAT correlata alle mansioni svolte dai lavoratori impiegati. Tuttavia, in seguito dell’intervento dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Istituto ha eliminato tale ulteriore adempimento per i datori di lavoro.
Al fine di semplificare le istruttorie relative all’acquisizione da parte dell’INPS delle informazioni necessarie a provare lo svolgimento di mansioni per le quali è possibile accedere a benefici contributivi e pensionistici, l’INPS aveva introdotto a decorrere dall’invio UniEmens di competenza febbraio 2019, un ulteriore adempimento burocratico in capo ai datori i lavoro.
Infatti, il flusso contributivo era stato integrato con un nuovo elemento “QualProf” nel quale valorizzare la Qualifica professionale ISTAT (CP2011) corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese utilizzando i codici già in uso per la compilazione del modello telematico UNILAV (Msg. INPS n. 208/2019).
Si precisa che tale obbligo di mappatura delle mansioni era mensile, pur in presenza di mansioni invariate nel tempo, e faceva riferimento, in caso di adibizione – in modo permanente o occasionale nel corso del mese – ad attività facenti capo a classificazioni diverse, all’attività prevalente. Inoltre, la compilazione era obbligatoria anche in caso di mancata prestazione lavorativa per ferie, aspettativa o assenza con titolo alla copertura figurativa.
Tale nuovo obbligo in capo ai datori di lavoro, chiaramente, aveva suscitato fin da subito molte perplessità in quanto demandava alle imprese un compito di classificazionecapillare e continuativo delle mansioni svolte dai lavoratori impiegati. Inoltre, stando al tenore delle istruzioni INPS, tale operazione era generalizzata a tutte le lavorazioni e non solo a quelle riconducibili ad attività gravose per le quali il monitoraggio avrebbe effettivamente consentito un più rapido accesso ai benefici pensionistici.
A fronte delle segnalazioni e delle richieste avanzate dal Consulenti del Lavoro, l’INPS ha resto noto che i codici relativi alle mansioni non dovranno essere più valorizzati nei flussi UniEmens delle denunce in scadenza il prossimo 1° aprile e che è stato eliminato il messaggio di alert connesso alla mancata indicazione di tali codici.
Ogni futura decisione in merito è rinviata al tavolo congiunto INPS-Consulenti del lavoro.
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