La Cassazione, con sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, ha affermato che il soggetto che svolge una attività lavorativa autonoma rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditivià e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente e da una continuità della prestazione, perde lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria. In considerazione di ciò, viene meno anche il relativo diritto all’indennità di disoccupazione o all’indennità di mobilità.