Per poter beneficiare del prolungamento del diritto d’autore di sei anni previsto per gli eventi bellici, i cessionari devono dimostrare di averne dato tempestivamente comunicazione agli autori o agli eredi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 3 dicembre n. 25574, accogliendo il ricorso di una società di distribuzione condannata in appello a risarcire di 30 mila euro per aver commercializzato alcuni film senza averne i diritti.
n particolare si trattava di una library di circa 700 films, di cui molti classici: “Sospetto”, “Ombre rosse”, “La ragazza della V strada”, “Follie d’inverno”, “Simbad”, “King Kong” ecc. La società si era difesa sostenendo che all’epoca della cessione era già decorso il termine cinquantennale (allora vigente, elevato poi a 70 anni dalla legge 52/1996). Ma la Corte di appello aveva ritenuto che il termine si fosse protratto a 62 anni per effetto della normativa relativa alla sospensione per eventi bellici, 6 anni per il trattato di Parigi e altri 6 anni per il decreto luogotenenziale 440/1945.
Nel ricorso la società ha impugnato esclusivamente il prolungamento di sei anni conseguente alle disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 440/45 e non anche quello per il trattato di Parigi sul quale dunque si è formato il giudicato. Per la Cassazione tale prolungamento non può però applicarsi in quanto non risulta accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste dal decreto.
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