Il lavoratore che svolge le sue mansioni osservando un orario di lavoro fisso settimanale, dietro percezione di una retribuzione mensile è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti. (Sent. Cass. 8 gennaio 2015, n. 66)

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella recente Sentenza n. 66 dell’8/1/2015, pronunciandosi sul caso di una lavoratrice addetta al call center che si era vista respingere dalla Corte di appello, la domanda di condanna della società presso la quale lavorava, al pagamento di differenze retributive, ritenendo non provata la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, l’impugnata sentenza aveva ritenuto – così come il primo giudice – di non ammettere prova alcuna di quelle chieste dall’attrice, in quanto i relativi capitoli vertevano su circostanze oggetto di prova documentale, oppure inidonee a dimostrare l’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro, giudicando a quest’ultimo scopo ininfluenti le mansioni espletate e il numero di ore di lavoro, per altro neppure contestate dalla società.

Tale decisione, viene ritenuta erronea dalla Suprema Corte, che ribadisce come al contrario, lo svolgimento di mansioni espletate con l’osservanza di un orario di lavoro fisso giornaliero per 5 giorni alla settimana, dietro percezione d’una retribuzione mensile costituisce già di per sé un quadro indiziario che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare (cosa che invece hanno del tutto omesso di fare) e, se del caso, approfondire in via istruttoria, senza limitarsi all’affermazione dell’irrilevanza di tali circostanze di fatto solo perché non riproducono testualmente i noti caratteri della subordinazione quali la sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare, che – al contrario – ben si possono desumere (sempre secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema) proprio dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr., da ultimo, Cass. n. 4524/11). Lo stesso dicasi per le circostanze della cessazione del rapporto, le cui concrete modalità possono contribuire ad orientare il giudizio sulla sua natura. Infatti nel caso specifico la lavoratrice indicava l’avvenuto licenziamento orale intimato senza preavviso né giusta causa o giustificato motivo.