Con sentenza n. 24393 del 17 novembre 2014 la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere l’assenza non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui la carica ricoperta all’interno dell’organizzazione sindacale sia diversa da quelle contemplate dallo Statuto dei Lavoratori. Ciò in quanto il Decreto Legislativo n. 564/1996 deve essere considerato solo in relazione all’aspetto previdenziale, non potendosi limitare l’autonomia del sindacato nell’individuazione delle cariche che danno diritto alla fruizione dei permessi.
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