La Cassazione, con sentenza n. 21647 del 14 ottobre 2014, ha affermato che la responsabilità, in materia di infortuni sul lavoro, resta in capo al datore di lavoro fin tanto che la condotta del lavoratore non presenti i caratteri dell’abnormità e dell’inopinabilità rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.

La Cassazione, con sentenza n. 21250 dell’8 ottobre 2014, ha affermato che l’omessa, tardivao infedele denuncia mensile all’Inps (attraverso i c.d. Modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, sebbene registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva.Grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.