La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la lettera circolare n. 7068 del 28 aprile 2015 , con la quale ha diffuso la sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 che ha dichiarato legittimo l’articolo 7, comma 4, del Decreto Legge n. 248/2007 (convertito con la legge n. 31/2008) nella parte in cui stabilisce che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenta di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art,. 3, co.1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria“.
In pratica, in tema di società cooperative, dopo la Legge n. 142/2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (accezione da intendersi concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, purché comparativamente più rappresentativa.
Da un punto di vista ispettivo, pertanto, questa sentenza legittima il personale – in presenza di sodalizi cooperativi che applicano un diverso contratto collettivo – a prendere come riferimento, ai fini dell’individuazione della base imponibile contributiva (ex art. 1, Legge n. 389/1989), la retribuzione definita dal CCNL sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LegaCoop e ConfCooperative.
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