In tema di detraibilità delle erogazioni liberali alle Onlus, non cambia nulla per gli enti non commerciali a seguito delle novità introdotte in materia dalla legge 96/2012. La norma, infatti, è intervenuta solo sull’agevolazione per le persone fisiche, senza alcun intento di escludere gli enti in questione dal beneficio fiscale.
È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 17 ottobre.
È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 17 ottobre.
In particolare, l’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 96/2012, ha modificato esclusivamente l’articolo 15 del Tuir nella parte in cui disciplina la detrazione Irpef degli importi devoluti dalle persone fisiche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Per incentivare le erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus, infatti, il Testo unico delle imposte sul reddito (Dpr 917/1986) prevede agevolazioni fiscali sia quando sono effettuate da persone fisiche (articolo 15) sia quando sono effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa (articolo 100) o da enti non commerciali (articolo 147).
Senza commenti