Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 9 del 2016 sulla età pensionabile tersicorei e ballerini, ha fornito un parere circa un quesito avanzato dall’Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (ANFOLS) alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero.
Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 9/2016.
L’Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (ANFOLS), ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all’interpretazione della normativa inerente l’età pensionabile dei tersicorei e ballerini, con riferimento all’esercizio del diritto di opzione ai fini della prosecuzione dell’attività di servizio. In particolare si chiede se il termine biennale debba riferirsi esclusivamente all’esercizio del diritto di opzione oppure determini anche il limite di durata massima per la permanenza in servizio.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale Politiche Previdenziali e Assicurative e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che la norma che definisce l’età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini è contenuta nell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 182/1997, come modificata dall’art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010 (conv. da L. n. 100/2010) e, successivamente, dall’art. 6, comma 1, D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157.
La norma del 2010, in particolare, ha fissato l’età pensionabile in 45 anni per uomini e donne a decorrere dal 1° maggio 2010, riducendo ed equiparando i limiti precedentemente previsti fissati in 47 anni per le donne e in 52 anni per gli uomini. Tale requisito è stato poi innalzato a 46 anni dal successivo intervento del Legislatore del 2013, con decorrenza 17 gennaio 2014.
Con riferimento al quesito posto, va osservato che l’art. 3, comma 7, del D.L. n. 64/2010, in via assolutamente transitoria ed eccezionale, riserva un diritto di opzione per il trattenimento in servizio in favore di quei lavoratori che, per effetto della riduzione dell’età pensionabile, alla data di entrata in vigore della legge si sarebbero trovati ad avere già maturato i nuovi requisiti anagrafici o li avrebbero maturati entro il biennio successivo, disponendo che: “per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini”.
La possibilità di esercitare l’opzione risulta, quindi, vincolata a precisi termini decadenziali, differenziati in dipendenza del diverso momento di maturazione dei requisiti anagrafici. Per i lavoratori che avevano già compiuto o superato i 45 anni di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 100/2010 (30 giugno 2010) il diritto di opzione andava esercitato “entro due mesi dall’entrata in vigore della disposizione” (e quindi entro il 30 agosto 2010); per gli altri, l’esercizio del diritto è fissato entro tre mesi precedenti alla maturazione del diritto a pensione.
Il Legislatore riconosce al lavoratore altresì la possibilità di rinnovare annualmente l’opzione esercitata nei termini sopra descritti, purché entro i limiti massimi pensionabili secondo la normativa previgente (ovvero 47 anni per le donne e 52 per gli uomini).
Alla luce del dato letterale della norma e in risposta al quesito avanzato, si ritiene che il limite biennale previsto dalla disposizione de quo, valga a definire la platea dei potenziali interessati, costituendo il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell’esercizio del diritto di opzione, nel rispetto dei previsti termini decadenziali.
Non appare, infatti, possibile ritenere che il termine biennale definisca, come prospettato dall’istante, anche il limite di durata massima del trattenimento in servizio, atteso che tale interpretazione non si concilia con la prevista possibilità di rinnovo annuale dell’opzione sino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile contemplati dalla previgente disciplina (47 anni e 52 anni), i quali ultimi, invece, devono ritenersi utili a definire l’ambito temporale massimo di trattenimento in servizio.
(Fonte: Ministero del Lavoro)
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