Il Consiglio di Stato ha confermato ieri (21 luglio) la sospensiva della sentenza del Tar Lazio che “bocciava” il decreto Franceschini sulle assegnazioni del Fus (il contributo statale allo spettacolo dal vivo) accogliendo i ricorsi del Teatro Elfo Puccini di Milano e Teatro Due di Parma. Il Consiglio ha rinviato al 13 ottobre prossimo il giudizio di merito sui contenuti della sentenza. Sempre il 21 luglio ieri la Camera ha approvato l’emendamento del senatore Rampi che legittima la funzione di regolamento di quel decreto, cosa messa in discussione dalla sentenza del Tar. Ora l’emendamento dovrà passare al Senato.
L’emendamento dell’onorevole Rampi:
Il 12 luglio è stato presentato l’emendamento all’art. 24 del Decreto Enti Locali presentato dall’Onoreveole Roberto Rampi. La precisazione che il Decreto “non ha natura regolamentare” punta a mettere il Decreto 1° luglio 2014 al riparo dalla incostituzionalità decretata dal TAR del Lazio il 26 giugno 2016, almeno come salvaguardia sul pregresso.
1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l’erogazione e delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ha la stessa natura non regolamentare di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull’esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.”
Senza commenti