L’Inps, con il messaggio n. 7111 del 19 settembre 2014, firnisce alcune precisazioni in merito alla trasformazione delle domande di indennità mini-ASpI accolte e/o in corso di erogazione in domande di indennità ASpI.
Nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia presentato domanda di indennità mini ASpI e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità ASpI, potrà ottenere il riconoscimento della indennità ASpI solo nel caso in cui presenti una apposita domanda di indennità ASpI nei terminilegislativamente previsti di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In tale ipotesi, la nuova prestazione ASpI richiesta ed accolta in presenza dei requisiti legislativamente previsti avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’importo già erogato a titolo di indennità mini-ASpI verrà portato in detrazione a carico della nuova prestazione ASpI.
Non è invece possibile riconoscere al lavoratore – che aveva già presentato domanda di indennità mini-ASpI – la indennità ASpI qualora la relativa domanda sia stata presentata dopo il termine legislativamente previsto di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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