Con interpello n. 26 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro identifica i settori non vincolati dal limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’attività ispettiva, risponde nell’interpello 26 del 7 novembre 2014 al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.Tenuto conto che il limite quantitativo non trova, per espressa volontà normativa, applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il Consiglio si chiede se l’eccezione si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.Il Ministero ritiene che i datori di lavoro interessati sono:
Lavoro intermittente senza limite quantitativo nel settore dello spettacolo
– quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai settori produttivi del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo;
– quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
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