La Legge europea 2013-bis – la n. 161 del 30 ottobre 2014 – entra in vigore il giorno 25 novembre(“Gazzetta Ufficiale” n. 261 del 10 novembre 2014).
LICENZIAMENTI COLLETTIVI, MODIFICHE AI CALCOLI
Con la legge n. 161/2014 trova spazio anche la norma che include i dirigentie le loro organizzazioni sindacali tra i soggetti a cui si applica la procedura del licenziamento collettivo.
Dopo la sentenza del 13 febbraio 2014 n. C-596/12 della Corte di Giustizia Europea, che ha ritenuto illegittima l’esclusione dei dirigenti dall’ambito di applicazione della procedura di licenziamento, la legge 161/2014 è intervenuta modificando in più parti la normativa.
Sono cambiati i criteri di calcolo dell’organico ed i dirigenti devono essere conteggiati sia nel calcolo dei 5 lavoratori per i quali l’impresa intende procedere al licenziamento, sia nel calcolo dell’organico che determina il superamento della soglia dei 15 dipendenti.
Art. 16 legge n.161/14
Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.
1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «piu' di quindici dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro»;
c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies». LEGGE 30 ottobre 2014_n 161
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