L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 11 luglio 2014 , fornisce i chiarimenti per il recupero, da parte dei datori di lavoro privati, del “bonus Irpef” (previsto dall’articolo 1 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 ) erogato ai dipendenti esclusivamente mediante utilizzo in compensazione tramite modello F24.
In proposito si ricorda che con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 ”. Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 .
I sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante
compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti
effettuati con il modello di pagamento F24.
Il codice tributo 1655 deve essere esposto nella sezione Erario del modello di pagamento F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS,
Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
È possibile che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese:
– eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo;
– recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori, ad esempio perché le circostanze evidenziate al par. 2.4 della circolare n. 9/E del 2014 richiedono il ricalcolo del credito spettante, e, pertanto, maturi un debito verso l’erario per il corrispondente importo.
Per enti pubblici e amministrazioni dello Stato il recupero è possibile anche mediante scomputo da ritenute e contributi previdenziali. L’utilizzo in compensazione non è soggetto al limite annuale di 700.000 euro, né al divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo. In caso di ricalcolo del bonus, l’importo non spettante e trattenuto ai dipendenti deve essere sottratto dal bonus erogato nel mese agli altri dipendenti; solo la differenza va utilizzata in compensazione. Se, invece, la differenza è negativa, l’importo deve essere versato entro i termini ordinari utilizzando con il codice tributo 1655.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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